Moratoria leasing per l’autotrasporto

Sospensione dei canoni dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 – art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193
Il decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 consente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi di sospendere i canoni dei contratti di leasing finanziario sui veicoli in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. La sospensione non è automatica: va richiesta inviando il modulo via PEC.

Chi Cosa Come
Imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo Canoni in scadenza dal 1/11/2026 al 31/3/2027 dei veicoli in leasing Modulo firmato inviato via PEC a [PEC dedicata alla moratoria]

Chi può richiederla

  • Imprese, anche individuali, che svolgono autotrasporto di merci per conto di terzi e sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Non ci sono limiti di dimensione.
  • Contratti di leasing finanziario (sono esclusi noleggio e locazione operativa).
  • Veicoli impiegati nell’attività: trattori stradali, motrici, autocarri, furgoni, rimorchi e semirimorchi.
  • In presenza di canoni arretrati scaduti prima del 1° novembre 2026 la sospensione può comunque essere chiesta per i canoni del periodo; gli arretrati restano dovuti.

Cosa si può sospendere

Si possono sospendere i canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 non ancora pagati. Per ogni contratto l’impresa sceglie una delle due modalità:

Modalità Cosa si paga
Sospensione totale del canone Nel periodo non si paga nulla. Gli interessi maturati nel periodo sul debito residuo, al tasso del contratto, sono fatturati in un’unica soluzione, con IVA, con la prima fattura dopo la ripresa e addebitati in [12] rate mensili, senza ulteriori interessi.
Sospensione della sola quota capitale Nel periodo si paga solo la quota interessi di ciascun canone.

In entrambi i casi il piano dei canoni si sposta in avanti per la durata della sospensione: i canoni riprendono invariati dopo il 31 marzo 2027, la durata del contratto si allunga e il riscatto si sposta in avanti con importo invariato. Non ci sono spese né commissioni e il tasso del contratto non cambia.

Come richiederla

  • Scaricare il modulo “Modulo Moratoria Decreto Autotrasporto” da questa pagina (è disponibile anche presso il Gestore commerciale o la BCC di riferimento).
  • Compilarlo e firmarlo: indicare il numero di iscrizione all’Albo, i contratti e per ciascuno la modalità scelta. Firma il legale rappresentante o il titolare, anche con firma digitale.
  • Inviarlo via PEC a moratoria.autotrasporti@pec.leasing.bcc.it con oggetto “Moratoria Leasing per Autotrasporto - Misure di sostegno ai sensi dell’art. 3 del decreto autotrasporto”, allegando la copia del documento d’identità di chi firma.

Da sapere

  • Contratto tutelato: dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027 il contratto non può essere risolto o revocato per effetto della sospensione.
  • Addebito diretto (SDD): l’addebito dei canoni si interrompe con l’attivazione della sospensione; per questo è importante inviare la richiesta per tempo.
  • Carta di circolazione: con la conferma il cliente riceve la documentazione per aggiornare la nuova scadenza del contratto sulla carta di circolazione del veicolo. L’aggiornamento è a cura e spese del cliente.
  • Assicurazione: la copertura del veicolo resta attiva e deve durare fino alla nuova scadenza del contratto.
  • Garanzie: le fideiussioni restano valide senza formalità.
  • Rinuncia: si può rinunciare alla sospensione in qualsiasi momento, scrivendo alla stessa PEC.

Documenti

Contatti

Le informazioni di questa pagina hanno carattere di sintesi e non sostituiscono il testo dell’art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, che prevale in caso di differenze. La pagina sarà aggiornata in caso di modifiche in sede di conversione in legge. Ultimo aggiornamento: 27/10/2026.